747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
I permessi delle categorie A, C, D, e E sono valevoli su tutte le superfici d’acqua aperte alla navigazione. Sono parimenti valevoli sulle acque di confine, nella misura in cui accordi internazionali o disposizioni fondate su questi ultimi, concernenti la navigazione su dette acque, non impongano prescrizioni più severe per l’ammissione di conduttori.
La licenza della categoria B è valida soltanto sulle acque per le quali il conduttore è stato esaminato.
La validità territoriale deve essere iscritta nella licenza di condurre se è limitata o se un accordo internazionale o prescrizioni fondate sul medesimo e concernenti il diritto di condurre natanti su determinate acque di confine impongono un’iscrizione ad hoc.
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