747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
La licenza di navigazione può essere sottoposta a condizioni.
La licenza di navigazione può anche essere limitata a taluni specchi d’acqua o settori navigabili.
Un detentore che offre in leasing il proprio natante può chiedere all’organismo d’ammissione mediante un formulario ufficiale che un cambiamento del detentore necessiti del consenso della società di leasing. L’organismo d’ammissione iscrive tale limitazione nella licenza di navigazione e conserva l’originale del modulo o un’altra sua forma riproducibile fino a quando l’annotazione rimane nella licenza di navigazione.1
Footnotes
Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089). ↩
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