747.201.1ONIFederal Council Ordinance1 apr 1979Fonte originale
La licenza di navigazione deve essere compilata conformemente al modello 1 o 2 dell’allegato 7. Il DATEC definisce la forma e il contenuto della licenza di navigazione nell’allegato 7.1
Per quanto non sia di competenza della Confederazione, la licenza di navigazione è rilasciata dal Cantone nel quale il natante ha il suo luogo di stazionamento. Il luogo di stazionamento è, di regola, il luogo dove il natante staziona con l’autorizzazione dell’autorità. Nei casi in cui tale luogo manca, determinante è il luogo dove il natante viene principalmente utilizzato. Se non esistono né l’uno né l’altro, si prende come luogo, quello in cui il natante staziona normalmente prima e dopo l’uso.
Deve essere rilasciata una nuova licenza quando il luogo di stazionameto d’un natante è trasferito in un altro Cantone, oppure in caso di cambiamento di proprietà o di detentore.
In caso di perdita della licenza di navigazione, l’autorità competente rilascia, a richiesta, un duplicato designato come tale. Se il documento originale viene ritrovato, il titolare deve restituire spontaneamente il duplicato all’autorità che l’ha rilasciato.
La licenza di navigazione collettiva è rilasciata dal Cantone sede dell’impresa; è compilata in nome dell’impresa o del suo capo responsabile.2
Se un natante ha più detentori, questi devono indicare alle autorità d’ammissione una persona responsabile che è iscritta nella licenza di navigazione come detentore.3
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1759). ↩
Introdotto dal n. I dell’O dell’11 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1992 219). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 9 mar. 2001, in vigore dal 1° mag. 2001 (RU 2001 1089). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.