Il vettore è responsabile della perdita, della distruzione o della avaria totale o parziale delle merci, dal ricevimento alla riconsegna, come anche del ritardo nella riconsegna, in quanto non provi che il danno è dovuto a una causa non imputabile a colpa del vettore, del capitano, dell’equipaggio, di altre persone in servizio sulla nave o di persone di cui il vettore si è servito nell’esecuzione del trasporto.
Se il danno è derivato da innavigabilità della nave, il vettore è responsabile, in quanto non provi che ha esercitato la dovuta diligenza prescritta nell’articolo 102 capoverso 1.
Se pretese per la perdita, la distruzione o l’avaria delle merci o il ritardo della loro consegna sono dirette contro il capitano, l’equipaggio o altre persone al servizio della nave o di cui il vettore si è servito nell’esecuzione del trasporto, queste persone, indipendentemente dal titolo giuridico su cui si basa la pretesa, possono invocare i motivi di liberazione dalla responsabilità o di limitazione della medesima propri del vettore. Rimane salvo l’articolo 105a .1
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1987, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 212;FF 1986 II 541). ↩
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