- Se la perdita, la distruzione o l’avaria delle merci o il ritardo nella loro riconsegna è dovuto ad atti, negligenze od omissioni del capitano, del pilota o di altre persone al servizio della nave, nella navigazione o nell’amministrazione della stessa, o a incendio, il vettore è liberato da qualsiasi responsabilità, in quanto non gli sia imputabile una colpa propria. I provvedimenti presi prevalentemente nell’interesse del carico non sono considerati come concernenti l’amministrazione della nave.
- Il vettore non è responsabile della perdita, della distruzione o della avaria delle merci né del ritardo nella loro riconsegna, se prova che essi sono dovuti a una delle cause seguenti:
- forza maggiore, caso fortuito, rischi, pericoli o infortuni del mare o di altre acque navigabili;
- fatti di guerra, sommosse e rivolgimenti civili;
- provvedimenti di autorità pubbliche, come sequestri giudiziari, quarantene o altre restrizioni;
- sciopero, serrata o altri impedimenti al lavoro;
- salvataggio o tentativo di salvataggio di vite o beni in mare o qualsiasi altra giustificata deviazione dalla rotta non comportante una violazione del contratto di trasporto;
- atto od omissione del caricatore, del destinatario o del proprietario delle merci, del suo agente o del suo rappresentante;
- calo in volume o in peso o qualsiasi altro danno risultante da vizio occulto, dalla natura speciale o dal condizionamento delle merci;
- insufficienza d’imballaggio o insufficienza o non corrispondenza di marche;
- vizi occulti della nave non avvertibili mediante la dovuta diligenza.
La liberazione dalla responsabilità non interviene se è provato che il danno è imputabile a colpa del vettore o di un suo ausiliario.