Né il vettore né i suoi ausiliari (art. 103 cpv. 3) possono avvalersi di una liberazione dalla responsabilità o di una limitazione della medesima se è provato che il danno risulta da un atto o da un’omissione commessa sia con l’intenzione di causare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che ne sarebbe probabilmente derivato un danno.
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