Se è responsabile della perdita o della distruzione totale delle merci, il vettore deve risarcire soltanto il valore delle merci nel luogo e alla data in cui sono state scaricate o avrebbero dovuto esserlo conformemente al contratto di trasporto. Il valore delle merci è determinato secondo il corso in borsa o, in sua mancanza, secondo il prezzo corrente di mercato o, in mancanza di ambedue, secondo il valore usuale di merci della stessa natura e qualità.
In caso di distruzione parziale, di avaria o di ritardo, il vettore è tenuto a pagare soltanto l’ammontare del deprezzamento subito dalle merci e in nessun caso un ammontare maggiore di quello previsto per la perdita totale.
La responsabilità del vettore, fatto salvo l’articolo 105a , non può in nessun caso, e indipendentemente dal titolo giuridico su cui si basa la pretesa, eccedere gli importi di responsabilità fissati dal Consiglio federale. Tali importi sono calcolati in base a un tasso stabilito per collo o altra unità di carico o per chilogrammo di peso lordo delle merci perdute o danneggiate, considerando l’importo più elevato.
Il vettore non può invocare tali importi massimi, qualora il caricatore avesse dichiarato espressamente e prima dell’imbarco la natura e il valore superiore delle merci e la dichiarazione, soggetta a prova del contrario da parte del vettore, fosse stata iscritta nella polizza di carico, o qualora fossero stati convenuti limiti superiori di responsabilità.
Se per raggruppare le merci è utilizzato un contenitore, una paletta od altra apparecchiatura similare per il caricamento, ogni collo od unità di carico che figuri nella polizza di carico come incluso in tale apparecchiatura è considerato come un collo od un’unità di carico; in tutti gli altri casi, l’intera apparecchiatura è considerata con il suo contenuto quale collo o unità di carico.
Il vettore e gli ausiliari (art. 103 cpv. 3) non rispondono insieme oltre l’importo di cui risponderebbe il solo vettore.
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