Nella polizza di carico sono indicate le condizioni alle quali l’imbarco, il trasporto e la riconsegna delle merci saranno eseguiti.
La polizza deve enunciare, in particolare:
il nome e il domicilio del vettore e del caricatore;
il destinatario legittimo delle merci, ritenuto che la polizza di carico può essere nominativa, all’ordine oppure al portatore;
il nome della nave se le merci sono state caricate, oppure l’indicazione che si tratta di una polizza ricevuta per l’imbarco o di una polizza di carico diretta;
il porto di caricazione e il luogo di destinazione;
la natura delle merci imbarcate o ricevute per il trasporto, la quantità, il numero o il peso e le marche necessarie per la identificazione delle stesse, fornite per iscritto dal caricatore prima della caricazione, e lo stato e il condizionamento apparenti delle merci;
le modalità del nolo;
la data e il luogo dell’emissione;
il numero degli esemplari originali, ritenuto che la polizza di carico dev’essere emessa in tanti originali quanti sono necessari secondo le circostanze.
Il vettore non è tenuto a indicare nella polizza di carico:
le marche necessarie per l’identificazione che non siano stampate sulle merci stesse o, nel caso d’imballaggio, sulle casse o sugli involucri oppure ivi apposte altrimenti in modo da restare leggibili, in condizioni normali, sino alla fine del viaggio;
la quantità, il numero o il peso delle merci, se ha motivo per ritenere che le indicazioni del caricatore siano inesatte o se non ha occasioni sufficienti per verificarle.
Gli esemplari originali della polizza di carico devono essere firmati dal capitano o dal vettore. A domanda del capitano, del vettore o del caricatore, essi devono essere sottoscritti dal caricatore.
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