La polizza di carico è determinante per i rapporti giuridici tra il vettore e il destinatario della merce. In particolare, essa stabilisce la presunzione che il vettore ha ricevuto le merci come sono descritte nella polizza stessa. La prova del contrario non è ammessa se la polizza di carico è stata trasferita a un terzo di buona fede.1
Ai rapporti giuridici tra il vettore e il caricatore sono applicabili le disposizioni concernenti il contratto di trasporto marittimo. Tuttavia, le disposizioni della polizza di carico sono reputate esprimere la volontà delle parti, sempreché non siano state convenute eccezioni per iscritto.
Il vettore può inserire nella polizza di carico riserve circa la descrizione delle merci soltanto se si tratta di indicazioni che non è obbligato a dare nella polizza o se vi è un caso previsto nell’articolo 114 capoverso 3.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1987, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 212;FF 1986 II 541). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491;FF 1965 II 1). ↩
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