Gli esemplari originali della polizza di carico sono titoli rappresentanti merci ai sensi dell’articolo 925 del Codice civile svizzero1. Essi danno diritto alla consegna della merce.
Quando è stata emessa una polizza di carico, la merce deve essere consegnata, nel luogo di destinazione, soltanto verso presentazione del primo esemplare originale, con la conseguenza che gli altri esemplari perdono ogni valore. Se più portatori presentano diversi originali contemporaneamente, il capitano provvede al deposito della merce presso l’autorità competente o presso un terzo.
Prima dell’arrivo al luogo di destinazione, il vettore può consegnare le merci soltanto se tutti gli esemplari originali della polizza di carico gli sono resi e seguire nuove istruzioni del caricatore o di un portatore della polizza di carico soltanto se gli sono presentati tutti questi esemplari.
Il vettore risponde verso il portatore legittimo della polizza di carico di ogni danno che dovesse derivare dall’inosservanza delle presenti prescrizioni.