Se, in una società in nome collettivo o in accomandita, un socio non adempie o non adempie più le condizioni legali, gli altri soci possono, sempre che il loro interesse comune rappresenti almeno la metà del capitale sociale e che adempiano essi stessi le condizioni legali, escludere con effetto immediato, allo scadere di un termine di venti giorni fissato per regolare amichevolmente la situazione, il socio che non adempie le condizioni, rimborsare all’inadempiente quanto gli spetta del patrimonio sociale e continuare la società da soli.
Se negli altri casi di proprietà collettiva un comproprietario o un proprietario in comune non adempie o non adempie più le condizioni legali, gli altri interessati possono, alle stesse condizioni per ciò che riguarda l’interesse, la capacità e il termine, sciogliere immediatamente la comproprietà o la proprietà comune, assumere la nave in proprietà e tacitare l’inadempiente versandogli il controvalore della sua quota.
Se in una successione esistono più coeredi, quelli che adempiono le condizioni legali possono esigere dagli altri coeredi o interessati nella comunione l’assegnazione del diritto di proprietà del defunto sulla nave, sulle quote sociali o sulle azioni. L’autorità competente a ordinare l’amministrazione d’ufficio della successione prende senza indugio le misure necessarie affinché la nave rimanga di proprietà svizzera.
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