Quando in una società anonima, in accomandita per azioni o a garanzia limitata un azionista o un socio non adempie più le condizioni legali, le sue azioni o quote sociali sono vendute all’incanto, sempreché gli altri azionisti o soci posseggano insieme almeno la metà del capitale sociale e adempiano essi stessi dette condizioni.
L’incanto è ordinato dal giudice secondo la procedura accelerata, a domanda della società, dopo che sia scaduto il termine di venti giorni fissato da essa per regolare amichevolmente la situazione. Il giudice decide se la vendita dev’essere fatta ai pubblici incanti oppure tra gli interessati. L’aggiudicazione può essere fatta soltanto a un deliberatario che adempie, secondo un’attestazione dell’USNM, le condizioni legali.
L’azionista sottoposto all’incanto deve consegnare i titoli senza indugio all’autorità procedente; in caso contrario, il giudice li annulla, a domanda della società, con effetto immediato e senza pubblicazione preliminare. È competente a ordinare l’incanto e a pronunciare l’annullamento il giudice del luogo in cui la società ha la sua sede.
Il membro di una società cooperativa che non adempie più le condizioni legali può essere escluso dalla società stessa.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.