Salvo disposizione contraria della presente legge, la legislazione federale sul registro del naviglio è applicabile alla proprietà e agli altri diritti reali sulle navi svizzere.
In caso di trasferimento della proprietà, l’Ufficio svizzero del registro del naviglio può iscrivere l’acquirente soltanto se è presentata una dichiarazione di conformità.
Un’ipoteca può essere iscritta nel registro del naviglio svizzero soltanto se l’USNM attesta che sono adempite le condizioni previste dall’articolo 24 capoverso 1 circa l’origine dei capitali mutuati.1
Un usufrutto può essere iscritto nel registro del naviglio svizzero soltanto a favore di una persona che adempie, secondo un’attestazione dell’USNM, le condizioni previste dagli articoli 18 a 23. La procedura di ripristinamento è applicabile per analogia.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1992, in vigore dal 1° giu. 1993 (RU 1993 1703;FF 1992 II 1313). ↩
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