I privilegi enumerati nella convenzione internazionale del 10 aprile 19261per l’unificazione di alcune regole relative ai privilegi e alle ipoteche navali sono diritti di pegno legali dispensati dall’iscrizione e prevalenti ai diritti di pegno iscritti nel registro del naviglio svizzero. Le disposizioni degli articoli 1 a 13 di detta convenzione sono applicabili alla nascita, al contenuto, alla portata e agli effetti di siffatti diritti di pegno legali.
Il diritto di pegno legale cessa con l’estinzione del credito garantito, con la realizzazione forzata della nave, come pure con il verificarsi delle condizioni di fatto indicate negli articoli 9 e 10 della convenzione internazionale.