Se la nave è venduta a trattative private, l’Ufficio svizzero del registro del naviglio invita, a richiesta dell’acquirente e per informazione di questo, mediante avviso pubblicato due volte nelFoglio federale e due volte nelFoglio ufficiale svizzero di commercio , i titolari di crediti garantiti da un diritto di pegno legale senza iscrizione a comunicargli, entro il termine di almeno un mese dalla seconda pubblicazione, se essi intendono mantenere il diritto di pegno anche nei confronti dell’acquirente.
Il creditore che lascia trascorrere infruttuosamente questo termine perde il proprio diritto di pegno sulla nave; questo diritto è in tal caso sostituito da un diritto di pegno legale senza iscrizione sul credito spettante al venditore per il pagamento del prezzo di vendita, in quanto ancora scoperto.
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