L’armatore è il proprietario della nave oppure ogni altro ente o persona alla quale il proprietario ha affidato la responsabilità dello sfruttamento della nave e che, assumendosi tale responsabilità, ha accettato di incaricarsi dei compiti e degli obblighi che spettano agli armatori ai sensi della Convenzione del 23 febbraio 20061sul lavoro marittimo, indipendentemente dal fatto che altri enti o persone adempiano a suo nome ad alcuni di questi compiti o responsabilità.2
L’armatore arma, equipaggia e approvvigiona la nave. Egli nomina e revoca il capitano. Riservate le disposizioni legali concernenti i diritti e gli obblighi del capitano, le attribuzioni di questo sono fissate liberamente dall’armatore.
Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 1° ott. 2010 concernente l’approvazione della Convenzione sul lavoro marittimo, 2006, in vigore dal 20 ago. 2013 (RU 2013 2507;FF 2009 7831). ↩
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