Indipendentemente dal fatto che sia o no proprietario della nave, l’armatore di una nave svizzera deve adempiere le condizioni fissate per il proprietario dagli articoli 18 a 23, come pure quelle prescritte dal Consiglio federale concernenti l’origine dei capitali investiti nella sua impresa. Egli deve parimenti osservare, per quanto concerne l’equipaggio, le prescrizioni circa la nazionalità.1
Impregiudicate restano le disposizioni prese dall’armatore per l’uso della nave, l’esercizio di questa dev’essere diretto dalla Svizzera per mezzo di un’organizzazione adeguata che risponda al carattere svizzero dell’impresa e sia in grado di compiere o di controllare gli atti di gestione previsti nell’articolo 45 capoverso 2. Il capitano è in ogni tempo soggetto all’armatore svizzero per tutto quanto riguarda il possesso e la condotta della nave.
Se siffatte condizioni non sono più adempiute, l’USNM fissa all’armatore un termine di almeno trenta giorni per conformarsi nuovamente alle condizioni stesse. Se le condizioni non sono adempiute prima dello scadere di tale termine, l’USNM può ordinare il ritiro dell’atto di nazionalità.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1992, in vigore dal 1° giu. 1993 (RU 1993 1703;FF 1992 II 1313). ↩
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