Il capitano certifica, mediante iscrizione nel libro di bordo, le nascite e le morti avvenute sulla nave e consegna un estratto del libro di bordo al Consolato di Svizzera più vicino. Questo trasmette l’estratto all’USNM, a destinazione dell’Ufficio federale dello stato civile.1
La nascita e la morte di cittadini svizzeri, avvenute a bordo di una nave svizzera, devono essere iscritte nel registro delle nascite, rispettivamente delle morti del luogo di attinenza e quelle di stranieri, per i quali l’evento non è certificato con un atto di stato civile all’estero, devono essere iscritte nel registro delle nascite, rispettivamente delle morti del Cantone di Basilea Città.2
Se una persona muore a bordo di una nave svizzera, il capitano prende in custodia, dopo averli inventariati con il concorso di un altro membro dell’equipaggio, gli oggetti che appartenevano al defunto come pure gli eventuali testamenti, e li consegna al Consolato di Svizzera più vicino.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491;FF 1965 II 1). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491;FF 1965 II 1). ↩
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