Se a bordo della nave è stato commesso un reato, il capitano ha le competenze della polizia nei limiti del perseguimento penale e dirige le indagini fino all’intervento dell’autorità competente.1
A questo scopo, il capitano compie gli atti investigativi che non soffrono remora, assicura tracce e mezzi di prova, indaga sulle persone danneggiate e su quelle indiziate, le interroga e, occorrendo, arresta le persone sospette. L’articolo 306 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20072è applicabile per analogia.3
Il capitano redige un rapporto sugli atti istruttori da lui esperiti e sui risultati delle sue indagini. Egli tiene questo rapporto, unitamente al processo verbale d’audizione dei testi e ai corpi del reato, a disposizione delle autorità competenti e comunica i fatti e i documenti al Ministero pubblico del Cantone di Basilea Città come pure al Consolato di Svizzera più vicino.
Il Consiglio federale può emanare disposizioni speciali concernenti siffatta procedura.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 24 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881;FF 2006 989). ↩