Il Consiglio federale può prendere tutte le misure necessarie per evitare che l’uso della bandiera svizzera sul mare comprometta la sicurezza e la neutralità della Confederazione o provochi complicazioni internazionali.1
A questo scopo, il Consiglio federale può in particolare requisire o espropriare le navi svizzere verso un’adeguata indennità. In caso di contestazione circa l’importo di questa, decide il Tribunale federale come istanza unica.
Qualora prenda altre misure, il Consiglio federale può secondo le circostanze fissare un’indennità, se un danno notevole è derivato dall’impossibilità di trarre altrimenti profitto dalla nave; l’indennità è concessa al proprietario della nave, all’armatore o al vettore.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 4 della L del 17 giu. 2016 sull’approvvigionamento del Paese, in vigore dal 1° giu. 2017 (RU 2017 3097;FF 2014 6105). ↩
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