Il Consiglio federale emana le ordinanze necessarie all’esecuzione della presente legge.
Esso stabilisce, ove occorra, le disposizioni suppletive risultanti dalle convenzioni o dalle norme internazionali applicabili alla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.
Se gli importi unitari o le unità di conto per il calcolo della limitazione della responsabilità, fissati in convenzioni internazionali, sono modificati, o se intervengono cambiamenti essenziali e durevoli delle basi di valutazione o di calcolo, il Consiglio federale può diminuire o aumentare gli importi unitari della responsabilità (art. 49, 105, 118 e 126) o determinarli in altre unità di conto e disciplinare la procedura di conversione in moneta nazionale.1
Footnotes
Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1987, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 212;FF 1986 II 541). ↩
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