L’esercizio della navigazione marittima non è sottoposto, fatta riserva delle parti dell’impresa situate nella Svizzera, alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni istituita dalla Confederazione.
L’armatore di una nave svizzera deve assicurare il suo equipaggio contro le malattie e gli infortuni professionali.
Il Consiglio federale fissa, dopo aver sentito i circoli interessati, le prestazioni minime e le prescrizioni particolareggiate che il contratto d’assicurazione deve contenere affinché l’armatore soddisfi al suo obbligo d’assicurazione.
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