Se esiste un’assicurazione conforme alla presente legge, l’armatore è liberato, in caso d’infortunio professionale o di malattia, dalla sua responsabilità per colpa lieve.
Se non è stata conchiusa un’assicurazione ai sensi della presente legge, l’armatore deve alla vittima dell’infortunio professionale o della malattia oppure ai suoi superstiti, anche quando nessuna colpa gli sia imputabile, prestazioni pari almeno a quelle che la vittima avrebbe ricevuto dall’assicurazione se questa fosse esistita. Il diritto a tali prestazioni è privilegiato nello stesso grado previsto per i crediti per salari.
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