I contratti di locazione, di noleggio o di trasporto marittimo si risolvono di pieno diritto, senza che le parti siano tenute a risarcimento alcuno, se prima dell’inizio del viaggio l’utilizzazione della nave nel senso previsto dal contratto diventa durevolmente impossibile a causa di forza maggiore, di guerra, di fenomeni naturali, di caso fortuito oppure in seguito a una decisione o a un intervento di un’autorità qualsiasi, svizzera o estera, sempreché la decisione o l’intervento non sia dovuto a colpa di una delle parti.
Se l’impossibilità durevole sopravviene durante il viaggio, il contratto è risolto al più tardi all’arrivo della nave nel prossimo porto accessibile o in quello designato dall’autorità. Le merci sono ivi scaricate e depositate per conto degli aventi diritto. La retribuzione contrattuale è dovuta, in caso di locazione o di noleggio, fino e compreso il giorno della cessazione del contratto; trattandosi di un contratto di trasporto, il caricatore deve pagare le spese di scarico e il nolo proporzionatamente al tratto percorso.
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