Se l’impossibilità è temporanea e anteriore all’inizio del viaggio, ciascuna parte può, dopo costituzione in mora dell’altra parte, recedere dal contratto alla scadenza di un adeguato termine. Le spese sostenute fino alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali spese di scarico e di un nuovo stivaggio, sono sopportate dalla parte che recede dal contratto. Tuttavia, se la risoluzione del contratto e lo scarico della merce sono la conseguenza di misure prese da un’autorità, le spese che ne derivano vanno a carico del proprietario della merce anche quando il contratto sia stato risolto dal vettore.
Se l’impossibilità temporanea sopravviene durante il viaggio, il contratto può essere risolto solo mediante accordo delle parti. Tuttavia, se si può ragionevolmente prevedere che l’impossibilità sarà di notevole durata o se un’autorità ordina lo scarico della merce, ciascuna parte può recedere dal contratto all’arrivo della nave nel prossimo porto accessibile o in quello designato dall’autorità. In questo caso, la retribuzione contrattuale, le spese e il nolo sono dovuti come se si trattasse di impossibilità durevole sopravvenuta durante il viaggio.
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