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Art. 115

748.01ONAFederal Council Ordinance1 gen 1974Fonte originale
  1. L’UFAC può rifiutare la concessione di rotta segnatamente se la domanda di trasporto può essere soddisfatta in altro modo equivalente o se gli aerodromi che si prevede di servire non dispongono dell’infrastruttura necessaria per la procedura di avvicinamento strumentale.
  2. Se sono depositate parecchie domande per la stessa linea e se il rilascio di parecchie concessioni non è possibile in casi debitamente motivati, l’UFAC decide tenendo conto dei criteri seguenti:
    1. la capacità dell’impresa di assicurare l’esercizio della linea durante almeno due periodi d’orario;
    2. le prestazioni che l’impresa si impegna a offrire al pubblico (qualità del prodotto, prezzi, aeromobili, capacità ecc.);
    3. gli effetti sulla concorrenza nei mercati previsti;
    4. il servizio degli aerodromi svizzeri;
    5. l’utilizzazione economicamente sensata delle capacità e dei diritti di traffico esistenti;
    6. la data d’inizio dell’esercizio;
    7. l’adempimento di condizioni ecologiche (aeromobili quanto possibile silenziosi e poco inquinanti);
    8. le prestazioni fornite finora dall’impresa concessionaria per sviluppare il mercato della linea in questione.
  3. L’UFAC può invitare a pronunciarsi le imprese interessate.

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