La concessione è rilasciata per otto anni al massimo.
Può essere rinnovata su domanda.
La decisione concernente il rinnovo è presa al più tardi sei mesi prima della scadenza della concessione. Per il rimanente è applicabile l’articolo 115.1
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). ↩
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