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Art. 116

748.01ONAFederal Council Ordinance1 gen 1974Fonte originale
  1. La concessione è rilasciata per otto anni al massimo.
  2. Può essere rinnovata su domanda.
  3. La decisione concernente il rinnovo è presa al più tardi sei mesi prima della scadenza della concessione. Per il rimanente è applicabile l’articolo 115.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

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