Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 117 | Omnilex
Law
/
ONA · Ordinanza sulla navigazione aerea
Art. 117
Art. 116
Art. 118
Torna alla legge
Art. 117
Art. 116
Art. 118
748.01
ONA
Federal Council Ordinance
1 gen 1974
Fonte originale
L’UFAC può modificare o trasferire diritti e obblighi derivanti da concessioni esistenti.
Può in particolare autorizzare un’impresa concessionaria a far effettuare i suoi voli da altre imprese svizzere o estere, segnatamente se:
la sicurezza dell’esercizio è garantita;
l’autorità incaricata della sorveglianza è chiaramente stabilita, e
il pubblico è informato del trasferimento.
L’UFAC può autorizzare la delega di determinati compiti di esercizio a altre imprese svizzere o estere.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.