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Art. 117

748.01ONAFederal Council Ordinance1 gen 1974Fonte originale
  1. L’UFAC può modificare o trasferire diritti e obblighi derivanti da concessioni esistenti.
  2. Può in particolare autorizzare un’impresa concessionaria a far effettuare i suoi voli da altre imprese svizzere o estere, segnatamente se:
    1. la sicurezza dell’esercizio è garantita;
    2. l’autorità incaricata della sorveglianza è chiaramente stabilita, e
    3. il pubblico è informato del trasferimento.
  3. L’UFAC può autorizzare la delega di determinati compiti di esercizio a altre imprese svizzere o estere.

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