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Art. 122f

748.01ONAFederal Council Ordinance1 gen 1974Fonte originale
  1. Salvo disposizioni contrarie del diritto estero applicabile, le guardie di sicurezza hanno in particolare i compiti e le competenze seguenti:1
    1. a bordo sorvegliano il comportamento dei passeggeri e impediscono atti illeciti che mettono in pericolo la sicurezza a bordo dell’aeromobile;
    2. 2 in aerodromi esteri possono:
    1. perquisire i passeggeri e i bagagli a mano nonché sorvegliare i bagagli controllati e l’identificazione dei bagagli al fine di impedire l’introduzione clandestina di oggetti vietati che possono essere impiegati per mettere in pericolo l’aviazione civile, 2. segnalare individui potenzialmente pericolosi ai servizi esteri competenti, 3. fornire assistenza ai servizi esteri nello svolgimento dei loro compiti;3 c.4 .
  2. Fedpol5, in collaborazione con l’UFAC, redige direttive sui compiti delle guardie di sicurezza.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).

  4. Abrogata dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).

  5. Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

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