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Art. 122e

748.01ONAFederal Council Ordinance1 gen 1974Fonte originale
  1. Per prevenire atti illeciti che possono mettere in pericolo la sicurezza a bordo di aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale commerciale vengono impiegate guardie di sicurezza.
  2. Le guardie di sicurezza possono essere impiegate anche a terra in aerodromi esteri.
  3. e4.1

Footnotes

  1. Abrogati dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5625).

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