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Art. 122h

748.01ONAFederal Council Ordinance1 gen 1974Fonte originale
  1. Fedpol è competente per l’impiego delle guardie di sicurezza e i compiti amministrativi che vi sono connessi.
  2. Definisce la dottrina e la tattica d’impiego.
  3. Determina, d’intesa con l’UFAC, il luogo, la data e il genere dell’impiego in base all’analisi dei rischi e delle minacce.
  4. Informa le imprese di trasporti aerei interessate e le incarica tempestivamente di effettuare la prenotazione dei relativi posti a sedere.

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