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Commenti: Art. 122i | Omnilex
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ONA · Ordinanza sulla navigazione aerea
Art. 122i
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748.01
ONA
Federal Council Ordinance
1 gen 1974
Fonte originale
Fedpol provvede, in collaborazione con le imprese di trasporti aerei, all’equipaggiamento necessario per le guardie di sicurezza.
Per equipaggiamento s’intende in particolare le uniformi, le armi e i mezzi ausiliari.
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