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Art. 122i

748.01ONAFederal Council Ordinance1 gen 1974Fonte originale
  1. Fedpol provvede, in collaborazione con le imprese di trasporti aerei, all’equipaggiamento necessario per le guardie di sicurezza.
  2. Per equipaggiamento s’intende in particolare le uniformi, le armi e i mezzi ausiliari.

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