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Art. 122j

748.01ONAFederal Council Ordinance1 gen 1974Fonte originale
  1. Durante la formazione e l’impiego le guardie di sicurezza rimangono assoggettate alle prescrizioni di servizio e disciplinari del loro datore di lavoro.
  2. Nell’adempiere i loro compiti sottostanno al potere d’impartire istruzioni di fedpol.
  3. A bordo degli aeromobili sottostanno all’autorità del comandante di bordo.

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