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Art. 122l

748.01ONAFederal Council Ordinance1 gen 1974Fonte originale
  1. Fedpol è competente, d’intesa con l’UFAC, per la manutenzione e la custodia delle armi delle guardie di sicurezza.
  2. A tal fine, esso può fare capo alla polizia aeroportuale o ad altri organi che avrà designato in particolare per la custodia delle armi di guardie di sicurezza estere nel caso di uno scalo intermedio in Svizzera.

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