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Commenti: Art. 122m | Omnilex
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ONA · Ordinanza sulla navigazione aerea
Art. 122m
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748.01
ONA
Federal Council Ordinance
1 gen 1974
Fonte originale
Le imprese di trasporti aerei posso essere tenute a partecipare:
alla formazione e al perfezionamento delle guardie di sicurezza;
all’impiego e ai compiti amministrativi che vi sono connessi;
all’analisi dei rischi e delle minacce.
È possibile affidare loro segnatamente i seguenti compiti:
tenere corsi su temi specifici alla navigazione aerea nell’ambito della formazione e del perfezionamento;
prenotare i posti a sedere per le guardie di sicurezza conformemente alle istruzioni di fedpol;
provvedere ai documenti aeronautici necessari per le guardie di sicurezza;
approntare il materiale specifico per gli impieghi nell’ambito della navigazione aerea;
trasmettere a fedpol le informazioni in materia di sicurezza importanti per l’analisi dei rischi e delle minacce.
L’UFAC definisce nell’autorizzazione d’esercizio gli obblighi delle imprese di trasporti aerei per quanto riguarda le guardie di sicurezza.
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