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Art. 122m

748.01ONAFederal Council Ordinance1 gen 1974Fonte originale
  1. Le imprese di trasporti aerei posso essere tenute a partecipare:
    1. alla formazione e al perfezionamento delle guardie di sicurezza;
    2. all’impiego e ai compiti amministrativi che vi sono connessi;
    3. all’analisi dei rischi e delle minacce.
  2. È possibile affidare loro segnatamente i seguenti compiti:
    1. tenere corsi su temi specifici alla navigazione aerea nell’ambito della formazione e del perfezionamento;
    2. prenotare i posti a sedere per le guardie di sicurezza conformemente alle istruzioni di fedpol;
    3. provvedere ai documenti aeronautici necessari per le guardie di sicurezza;
    4. approntare il materiale specifico per gli impieghi nell’ambito della navigazione aerea;
    5. trasmettere a fedpol le informazioni in materia di sicurezza importanti per l’analisi dei rischi e delle minacce.
  3. L’UFAC definisce nell’autorizzazione d’esercizio gli obblighi delle imprese di trasporti aerei per quanto riguarda le guardie di sicurezza.

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