In relazione con l’impiego delle guardie di sicurezza l’UFAC rimborsa:
a. alle imprese di trasporti aerei: le spese per le prestazioni fornite in relazione con:
1. la formazione e il perfezionamento delle guardie di sicurezza,
2. la pianificazione dell’impiego delle guardie di sicurezza e i compiti amministrativi che vi sono connessi,
3. l’analisi dei rischi e delle minacce,
4. l’equipaggiamento delle guardie di sicurezza;
b. ai Cantoni o Comuni e alla polizia dei trasporti: i salari e i costi salariali accessori per le guardie di sicurezza durante la formazione e il perfezionamento nonché durante l’impiego;
c. alle guardie di sicurezza: le spese per la formazione e il perfezionamento nonché per l’impiego;
d. ai Cantoni o ai Comuni: le spese per la gestione delle armi da fuoco delle guardie di sicurezza straniere durante il loro soggiorno in Svizzera.