In relazione con l’impiego delle guardie di sicurezza l’UFAC rimborsa: a. alle imprese di trasporti aerei: le spese per le prestazioni fornite in relazione con: 1. la formazione e il perfezionamento delle guardie di sicurezza, 2. la pianificazione dell’impiego delle guardie di sicurezza e i compiti amministrativi che vi sono connessi, 3. l’analisi dei rischi e delle minacce, 4. l’equipaggiamento delle guardie di sicurezza; b. ai Cantoni o Comuni e alla polizia dei trasporti: i salari e i costi salariali accessori per le guardie di sicurezza durante la formazione e il perfezionamento nonché durante l’impiego; c. alle guardie di sicurezza: le spese per la formazione e il perfezionamento nonché per l’impiego; d. ai Cantoni o ai Comuni: le spese per la gestione delle armi da fuoco delle guardie di sicurezza straniere durante il loro soggiorno in Svizzera.
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