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Art. 123

748.01ONAFederal Council Ordinance1 gen 1974Fonte originale
  1. Su riserva del capoverso 2, la responsabilità civile verso i terzi a terra deve essere garantita mediante un’assicurazione di responsabilità civile stipulata presso una compagnia d’assicurazione.1
  2. La garanzia proposta mediante deposito di valori o di una fideiussione solidale, è disciplinata di volta in volta dall’UFAC nei limiti delle disposizioni che seguono.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139).

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