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Art. 124

748.01ONAFederal Council Ordinance1 gen 1974Fonte originale
  1. Quale prova della prestazione della garanzia della responsabilità civile, l’esercente dell’aeromobile deve produrre un certificato d’assicurazione, un certificato di deposito o una dichiarazione di fideiussione.
  2. L’UFAC può rivolgersi al richiedente, all’assicuratore, al depositario o al fideiussore per maggiori ragguagli circa la garanzia. Esso può differire il rilascio del certificato di navigabilità finché non dispone di tali informazioni.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

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