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Art. 126

748.01ONAFederal Council Ordinance1 gen 1974Fonte originale
  1. Un contratto d’assicurazione deve prevedere:
    1. che in caso di cambiamento d’esercente durante la validità del contratto, le pretese fatte valere nei confronti del nuovo esercente siano parimenti coperte;
    2. che i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto d’assicurazione siano trasferiti al nuovo esercente;
    3. che il nuovo esercente sia autorizzato a recedere dal contratto nel corso dei 14 giorni che seguono il cambiamento di esercente;
    4. che l’assicuratore sia autorizzato a recedere dal contratto entro il termine di 14 giorni a decorrere dal momento in cui ha avuto notizia del cambiamento d’esercente.
  2. In caso di ritiro la garanzia cessa al momento indicato dall’articolo 128 lettera b.
  3. Se, prima di quel momento, non è stata fornita all’UFAC la prova di una nuova garanzia, il certificato di navigabilità deve essere ritirato.1
  4. Se, nei 14 giorni che seguono il cambiamento d’esercente, il nuovo esercente fornisce la prova di aver prestato una nuova garanzia, il contratto d’assicurazione anteriore è abrogato.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

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