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Art. 127

748.01ONAFederal Council Ordinance1 gen 1974Fonte originale
  1. La garanzia deve coprire, fino ai limiti fissati dall’articolo 125, le pretese che i terzi a terra possono far valere contro l’esercente conformemente alle disposizioni della legge sulla navigazione aerea.
  2. Per i danni causati da una persona che si trova a bordo, l’esercente risponde solo fino alla concorrenza dell’importo della garanzia, se questa persona non fa parte dell’equipaggio (art. 64 cpv. 2 lett. b LNA).
  3. I danni causati a terra dal rumore degli aeromobili devono essere compresi nel contratto d’assicurazione.

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