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Art. 132b

748.01ONAFederal Council Ordinance1 gen 1974Fonte originale
  1. In caso di morte o di lesioni personali del passeggero in seguito a incidente, l’esercente di un aliante da pendio biposto senza motore o a propulsione elettrica risponde conformemente alle disposizioni del codice delle obbligazioni1.
  2. Gli articoli 123, 124 capoverso 1, 126 capoversi 1 e 4, 128 lettere a e c, 129, 131 e 132 si applicano per analogia alla responsabilità nei confronti dei passeggeri.
  3. Il DATEC stabilisce la copertura minima.

Footnotes

  1. RS 220

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