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Art. 133

748.01ONAFederal Council Ordinance1 gen 1974Fonte originale
  1. L’UFAC autorizza le manifestazioni pubbliche giusta gli articoli 85 a 91 solo se il richiedente prova che è garantita la responsabilità civile dell’organizzatore.
  2. L’obbligo della garanzia è invece limitato, per un sinistro, ai seguenti importi minimi (danni alle persone e danni alle cose assieme):
Importo della
garanzia Fr.
a. manifestazioni aeronautiche pubbliche senza voli acrobatici di pattuglia e senza voli acrobatici a bassa quota2 000 000
b. manifestazioni aeronautiche pubbliche senza voli acrobatici di pattuglia, ma con voli acrobatici a bassa quota4 000 000
c. manifestazioni aeronautiche pubbliche senza voli acrobatici a bassa quota, ma con voli acrobatici di pattuglia4 000 000
d. manifestazioni aeronautiche pubbliche con voli acrobatici di pattuglia e con voli acrobatici a bassa quota10 000 000.1
  1. Per manifestazioni aeronautiche pubbliche che presentano un pericolo maggiore l’UFAC può aumentare l’importo della garanzia.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028).

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