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Art. 136

748.01ONAFederal Council Ordinance1 gen 1974Fonte originale
  1. L’UFAC decide se la copertura fornita è sufficiente. Nel traffico aereo non commerciale esamina la copertura soltanto mediante campionatura.
  2. La dichiarazione di una compagnia d’assicurazione ammessa in Svizzera per questo genere di affari, secondo la quale essa copre le pretese dei terzi relative alla responsabilità civile nei confronti dell’esercente di un aeromobile estero nel quadro della presente ordinanza, è sufficiente come prova della copertura.

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