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Art. 137

748.01ONAFederal Council Ordinance1 gen 1974Fonte originale
  1. Per i trasporti a pagamento con aeromobili e i trasporti gratuiti eseguiti da un’impresa di trasporto aereo che beneficia di una concessione o di un’autorizzazione d’esercizio sono applicabili le speciali disposizioni sulla responsabilità contenute nell’ordinanza del 17 agosto 20051sul trasporto aereo e le condizioni previste agli articoli 106 e 108.2
  2. Per gli altri trasporti con aeromobili valgono le disposizioni del diritto svizzero delle obbligazioni3sulla responsabilità.

Footnotes

  1. RS 748.411

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. II dell’O del 17 ago. 2005 sul trasporto aereo, in vigore dal 5 set. 2005 (RU 2005 4243).

  3. RS 220

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