Per i trasporti a pagamento con aeromobili e i trasporti gratuiti eseguiti da un’impresa di trasporto aereo che beneficia di una concessione o di un’autorizzazione d’esercizio sono applicabili le speciali disposizioni sulla responsabilità contenute nell’ordinanza del 17 agosto 20051sul trasporto aereo e le condizioni previste agli articoli 106 e 108.2
Per gli altri trasporti con aeromobili valgono le disposizioni del diritto svizzero delle obbligazioni3sulla responsabilità.