L’UFAC può riconoscere i certificati di navigabilità, i certificati di navigabilità limitati e le autorizzazioni di volo esteri a condizione che siano stati rilasciati:1
secondo le disposizioni vigenti in Svizzera;
secondo le prescrizioni internazionali obbligatorie anche per la Svizzera,;o
secondo le prescrizioni straniere o internazionali che soddisfano almeno alle esigenze minime svizzere e che sono riconosciute dall’UFAC.
I certificati esteri di rumore e di sostanze tossiche possono essere riconosciuti dall’UFAC a condizione che siano stati rilasciati:
secondo norme che soddisfano almeno le esigenze minime svizzere; o
secondo norme internazionali, vincolanti anche per la Svizzera.2
È fatto salvo il controllo supplementare destinato a verificare se l’aeromobile è atto al volo e se soddisfa le esigenze riguardanti la limitazione dei rumori e dell’emissione di sostanze tossiche.3
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3607). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3028). ↩
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