Un aeromobile adempie le condizioni in materia di proprietà (art. 52 cpv. 2 lett. c LNA), se è proprietà esclusiva di:
- cittadini svizzeri;
- stranieri i quali, in virtù di accordi internazionali1, segnatamente per quanto riguarda la partecipazione al capitale e alla direzione di imprese di trasporti aerei, sono parificati a cittadini svizzeri e hanno il domicilio in Svizzera nonché un’autorizzazione a soggiornarvi per un determinato periodo;
- stranieri i quali hanno il domicilio in Svizzera e un’autorizzazione a soggiornarvi per un determinato periodo e utilizzano l’aeromobile di regola a partire dalla Svizzera;
- società commerciali o società cooperative che hanno la sede in Svizzera e sono iscritte nel registro di commercio svizzero;
- collettività o enti di diritto pubblico svizzeri;
- associazioni, costituite secondo il diritto svizzero, se i due terzi dei membri e del comitato nonché il presidente, hanno il domicilio in Svizzera e sono cittadini svizzeri o stranieri, che sono parificati a cittadini svizzeri in virtù di accordi internazionali2.