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Commenti: Art. 29e | Omnilex
Law
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Art. 29e
Art. 29d
Art. 29f
Art. 29e
748.131.1
OSIA
Federal Council Ordinance
1 gen 1995
Fonte originale
Il capo d’aerodromo disciplina l’organizzazione tecnica e d’esercizio dell’aerodromo.
Egli dà il via libera all’esercizio oppure lo limita, e dispone la comunicazione a tale riguardo.
Egli si adopera affinché le notizie aeronautiche relative all’aerodromo siano corrette, e dispone eventualmente le relative pubblicazioni.
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OSIA · Ordinanza sull’infrastruttura aeronautica
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