748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
Non sottostanno a limitazioni:
gli atterraggi d’emergenza;
i decolli o gli atterraggi per voli di ricerca e di salvataggio, voli delle aeroambulanze e degli aeromobili adibiti a compiti di polizia, voli per l’aiuto in caso di catastrofe;
i decolli o gli atterraggi di aeromobili militari svizzeri;
i decolli o gli atterraggi di aeromobili di Stato autorizzati dall’UFAC.
In caso di eventi straordinari non previsti, l’esercente dell’aerodromo può concedere deroghe alle disposizioni di cui all’articolo 39 capoversi 1 e 2. Egli comunica queste deroghe all’UFAC.
2bis. .1
L’UFAC può autorizzare temporaneamente decolli e atterraggi di aeromobili fra le ore 22 e le ore 6:
per salvaguardare interessi pubblici significativi, per esempio in caso di catastrofi naturali o per evitare tumulti, dopo aver sentito i Cantoni e gli aerodromi interessati;
per voli di misurazione sugli aeroporti di Ginevra e Zurigo, nella misura in cui non possano essere svolti regolarmente durante le ore di esercizio diurno.2
L’UFAC informa il pubblico e l’Ufficio federale dell'ambiente in merito ai voli notturni autorizzati conformemente al capoverso 3.3
Footnotes
Introdotto dal n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 23 apr. al 22 ott. 2020 (RU 2020 1331). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). ↩
Introdotto dal n. I 2 dell’O del 4 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1139). ↩
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