748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
L’esercente dell’aerodromo allestisce il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli e lo trasmette all’UFAC; questo non vale per gli idroscali secondo il PSIA.
Nel caso dei campi d’aviazione l’UFAC rilascia, alle condizioni previste, un’approvazione definitiva.
Nel caso degli aeroporti l’UFAC autorizza, alle condizioni previste, il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli sotto forma di decisione in vista della definizione o della modifica del piano delle zone di sicurezza.
Dopo averlo approvato, l’UFAC trasmette il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli di un campo d’aviazione ai Cantoni e ai Comuni. Questi tengono conto del catasto nella loro pianificazione direttrice e di utilizzazione e informano i proprietari degli oggetti sottoposti all’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 63 nonché i servizi di contatto cantonali.
L’esercente dell’aerodromo verifica periodicamente il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli, trasmette i risultati dell’esame all’UFAC e richiede a quest’ultimo le necessarie modifiche. Negli aerodromi IFR la verifica si svolge almeno ogni cinque anni, negli altri aerodromi almeno ogni dieci anni.
Il DATEC può disciplinare i dettagli.
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