748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
L’UFAC, d’intesa con il DDPS, stabilisce, mediante una decisione:
se la costruzione o la modifica di un ostacolo alla navigazione aerea possono essere autorizzate o no;
se, per ragioni di sicurezza, in singoli casi debba essere effettuata una misurazione anche per ostacoli alla navigazione aerea con un’altezza compresa tra 25 m e 100 m e quali requisiti essa debba soddisfare;
se ed eventualmente quali misure di sicurezza debbano essere adottate, segnatamente modifiche del progetto, pubblicazioni, marcature o segnalazioni luminose.
L’UFAC può limitare nel tempo l’autorizzazione. Una proroga deve essere richiesta all’UFAC al più tardi 30 giorni prima del termine di scadenza. In caso di autorizzazioni a tempo indeterminato, l’UFAC verifica periodicamente se i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione sono soddisfatti e, se necessario, impone ulteriori oneri.
L’UFAC trasmette una copia della decisione al servizio di contatto cantonale.
Prima del passaggio in giudicato della decisione dell’UFAC non è consentito iniziare i lavori di costruzione o di modifica di un ostacolo alla navigazione aerea. In caso di urgenza temporale, l’UFAC può accordare una deroga.
Il proprietario dell’ostacolo alla navigazione aerea autorizzato deve comunicare all’UFAC il termine di costruzione definitivo con un anticipo minimo di quattro giorni feriali per permettere la tempestiva pubblicazione dell’ostacolo alla navigazione in questione.
Se nella sua decisione l’UFAC ordina l’adozione di misure di sicurezza, il proprietario deve inoltrare all’Ufficio entro quattro giorni feriali dopo la costruzione dell’ostacolo alla navigazione aerea le foto necessarie per dimostrare l’attuazione di tali misure.
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